PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI

PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DI UTILI

L’art. 47, co. 1, ultimo periodo, del Tuir, quale presunzione assoluta stabilisce che “indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle del co. 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta”. Tale disposizione, introdotta con la riforma del 2004, il cui intento è evidentemente quello di anticipare l’imponibilità in sede di distribuzione di riserve, laddove la società possa scegliere la distribuzione di riserve di capitale, anziché di quelle di utili, è stata oggetto di spiegazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circ. 16.6.2004, n. 26/E, ed interpretata da Assonime nella circ. 14.7.2004, n. 32. A tale proposito, poiché tale presunzione implica la necessità di memorizzare i movimenti delle poste di patrimonio netto costituite da capitale e dalle riserve, nel modello REDDITISC è inserito un apposito prospetto.
Per una corretta gestione della tassazione in capo ai soci che deriva dall’operatività della presunzione in esame, è bene ricordare che il recente D.M. 26 maggio 2017 ha innalzato la quota imponibile dei dividendi rilevanti in capo al socio qualificato, innalzando la percentuale al 58,14%. Tale nuova misura opera a partire dai dividendi maturati a partire dal periodo d’imposta 2017, e quindi solamente dal 2018. Resta ferma la “vecchia” tassazione

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